Statuto e Regolamenti

Approvato con delibera dell’Assemblea Generale n. 3 in data 24/04/2021

Capo 1°- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

NATURA GIURIDICA – DENOMINAZIONE E SEDE

  1. I Comuni della Provincia di Como, il cui territorio é compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano del Ticino delimitato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953 n° 959.
  2. II Consorzio é un ente locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.
  3. Del Consorzio fanno altresì parte di diritto, ai sensi del comma 2 dell’art.1 della citata Legge, i comuni considerati rivieraschi agli effetti dell’art.52 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775; e vi faranno anche parte i nuovi comuni, purché parte del loro territorio sia ricompreso all’interno del perimetro del Bacino.
  4. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle Leggi e Decreti applicabili.
  5. Il Consorzio ha la seguente denominazione “Bacino Imbrifero Montano del Ticino in Provincia di Como” con sede in Porlezza.

Art. 2

SCOPO

  1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all’incasso, alla amministrazione ed all’impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n° 959, nella esecuzione diretta od indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei comuni consorziati.
  2. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di enti ed associazioni sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
  3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a Società od Aziende volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente in particolare quello montano.
  4. Esso inoltre può in sostituzione del sovracanone previsto dall’art. 1 legge n. 959/1953 richiedere la fornitura diretta di energia elettrica/comunque da fonti rinnovabili con le modalità e nelle misure fissate dall’art. 3 legge n. 959/1953.
  5. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.
  6. Il Consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l’adesione alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM).

Art. 3

CRITERI E FINALITA’ PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI

  1. Nella programmazione degli investimenti si dovrà perseguire la finalità di fronteggiare particolari bisogni economici connessi allo sviluppo socio-economico delle popolazioni di vallate o di zone più circoscritte, con particolare riguardo per gli interventi necessari a seguito di opere di derivazione idroelettrica o fenomeni di dissesto idrogeologico, che non siano di competenza di altri enti.
  2. Il Consorzio può adottare un Regolamento per disciplinare il procedimento di erogazione dei contributi e le modalità di erogazione.

Art. 4

DURATA

  1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge. Può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall’art.5 della legge 22 dicembre 1980 n.925.

Art. 5

PERIMETRO DEL CONSORZIO

  1. Il territorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei comuni di Alta Valle Intelvi, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi (limitatamente al territorio dell’ex Comune di San Fedele Intelvi), Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Laino, Menaggio, Pigra, Ponna, Porlezza,       Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Tremezzina (limitatamente al territorio dell’ex Comune di Ossuccio), Val Rezzo e Valsolda compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano.
  2. Agli effetti, peraltro, dei benefici di cui alla legge, il comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro dl bacino imbrifero montano, come da decreti del Ministero per i Lavori Pubblici 14.12.1954 e 26.04.1976.
Capo 2° – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6

ORGANI

Sono organi del Consorzio:

  • L’Assemblea Generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente

Art. 7

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. L’Assemblea Generale del Consorzio é composta da un Rappresentante per singolo comune consorziato nominato dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale.
  2. La durata in carica dei componenti dell’assemblea segue quella dei Sindaci che li hanno nominati e restano in carica in regime di “prorogatio” sino alla nomina dei loro sostituti.
  3. I componenti dell’Assemblea decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a quattro sedute consecutive; il Presidente preso atto delle assenze le comunica al Sindaco e al Segretario del Comune interessato per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art.8

INELEGGIBILITÀ E lNCOMPATIBILITA’

  1. Non possono far parte dell’Assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge (art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000).

Art. 9

CONVOCAZIONE E ADUNANZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo;
  2. L’Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta dal almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
    La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale da spedire a ciascun componente, tramite e-mail e alla PEC del Comune interessato almeno cinque giorni prima dell’adunanza contenente l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza stessa e degli oggetti da trattare.
  3. Presidente dell’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
  4. I componenti dell’Assemblea generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai consiglieri comunali.

Art. 10

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. Spetta all’Assemblea Generale:L’Assemblea può istituire Commissioni assembleari quali organi del consesso stesso con funzioni consultive, propositive e di impulso.
    1. Approvare lo statuto consorziale e le sue modifiche.
    2. Procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
    3. Approvare il Bilancio preventivo e il Rendiconto di gestione per ogni esercizio finanziario sulla base delle normative vigenti.
    4. Nominare il Revisore dei conti, secondo la normativa vigente.
    5. Approvare il piano di impegni e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall’art.3 della legge 959/1953 a disposizione del Consorzio.
    6. Approvare i regolamenti compreso quello concernente l’ordinamento degli uffici.
    7. Costituire o partecipare a società di capitali.
    8. Aderire a forme associative.
    9. Approvare i programmi pluriennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici realizzati direttamente nonché i programmi ed i piani finanziari.
  2. L’Assemblea può istituire Commissioni assembleari quali organi del consesso stesso con funzioni consultive, propositive e di impulso.

Art. 11

VALIDITA’ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. L’Assemblea Generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri.
  2. La seconda convocazione può aver luogo almeno un’ora dopo a quella fissata per la prima convocazione;
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua vece dal consigliere più anziano di età. La Presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal rappresentante consortile più anziano tra i presenti.
  4. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
  5. Per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Soltanto per le elezioni degli organi le votazioni si svolgono a schede segrete e con l’assistenza di numero tre scrutatori, indicati dal Presidente di volta in volta.
  7. Lo statuto e le sue modifiche devono ottenere l’approvazione della maggioranza qualificata pari a 2/3 dei componenti assegnati.
  8. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale dovranno essere pubblicate all’Albo on-line del Consorzio secondo quanto stabilito dalla Legge 18/06/2009 n. 69

Art. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta, con votazioni separate.
  2. Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclama gli eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo che entrano in carica immediatamente.
  3. La perdita della qualità di rappresentante consorziale, in occasione di elezioni amministrative, comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni dalla data dell’insediamento ed è rinnovato in occasione delle elezioni amministrative quando sono state svolte in più della metà dei comuni consorziati.

Art. 13

ADUNANZE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente almeno ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta alla Presidenza da almeno un consigliere componente del Direttivo.
  2. Spetta al Consiglio Direttivo:
    1. predisporre il Bilancio preventivo e il Rendiconto di gestione di ogni esercizio finanziario in base alle normative vigenti;
    2. approvare, in caso di urgenza, e salvo ratifica dell’Assemblea, le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio nel corso dell’esercizio;
    3. approvare i progetti per l’esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Generale e darvi esecuzione;
    4. deliberare l’assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali dell’assemblea;
    5. nominare tecnici per la progetta
    6. zione delle opere e per la direzione dei lavori;
    7. concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
    8. autorizzare il Presidente a resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
    9. nominare il Segretario del Consorzio su proposta del Presidente e stabilirne il compenso;
    10. stabilire il compenso del revisore dei conti;
    11. approvare il programma deliberato dall’assemblea delle Comunità Montane di utilizzo della quota del fondo comune attribuita;
    12. approvare accordi di programma e/o protocolli d’intesa con altri enti;
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente e del Segretario.

Art. 14

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITA’ DELLE ADUNZANZE E DELLE DELIBERAZIONI

  1. La convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere effettuata con lettera o altro mezzo idoneo (e-mail).
  2. Le adunanze sono valide con l’intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti.
  3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio per la redazione dell’apposito verbale.

Art. 15

DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SURROGAZIONE

  1. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall’ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
  2. L’Assemblea Generale deve provvedere alla surroga del Consigliere decaduto o in qualsiasi altro modo cessato alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica.

Art. 16

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI

  1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate all’albo informatco del sito del Consorzio e diventano esecutive con gli stessi termini e le stesse formalità delle deliberazioni dei Comuni e secondo quanto stabilito dal D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 e dalla legge 18.06.2009 n. 69.

Art. 17

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente, eletto con le modalità di cui all’art. 12, rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
  2. Egli presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni proclama l’esito delle votazioni.
  3. Spetta al Presidente:
    1. convocare l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
    2. fissare l’ordine del giorno delle adunanze;
    3. vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea;
    4. sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
    5. stipulare gli atti nell’interesse del Consorzio;
    6. adottare in caso d’urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo chiederne la ratifica;
    7. in caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età;
    8. concedere proroghe di scadenze su richiesta dei Comuni beneficiari dei finanziamento assegnati comunicandoli al Consiglio Direttivo nella seduta successiva;

Art. 18

RIMBORSO SPESE AMMNISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI

  1. Ai componenti degli Organi del Consorzio si applica la disciplina dello “Status” degli Amministratori locali di cui al D.Lgs.n. 18.08.2000, n.267, nonché quella delle altre norme legislative in materia. I Componenti avranno il diritto al rimborso delle spese effettive, comprovate e documentabili, affrontate nell’interesse del Consorzio.

Art. 19

REVISORE DEI CONTI

  1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti e scelto tra i soggetti di cui al comma 2, art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Per la nomina, le attribuzioni, i compensi e le responsabilità del revisore dei conti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e delle altre norme di settore.
Capo 3° – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI – GESTIONE FINANZIARIA – RINVIO

Art. 20

SEGRETARIO, UFFICI, CONTABILITA’ E REGOLAMENTO

  1. Il Consorzio ha un proprio Segretario, Responsabile del Servizio di Segreteria, individuato dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo.
  2. Spetta al Segretario:
    1. redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
    2. dare esecuzione alle deliberazioni;
    3. esprimere parere tecnico e contabile sulle proposte di provvedimento degli organi del Consorzio;
    4. curare l’esatta gestione delle e
    5. ntrate e delle spese del Consorzio, assume impegni per le spese correnti con l’esclusione dell’assegnazione di contributi, nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni;
    6. curare i procedimenti di gara ad evidenza pubblica ed a trattativa privata;
    7. presiedere le commissioni di gara e di concorso;
    8. compiere o adottare:
      1. gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza;
      2. gli atti delegati specificatamente dal Presidente;
      3. gli atti di gestione non rientrante nelle competenze del Presidente.
  1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 97 e seguenti.
  2. Il Segretario in carica, cesserà alla data di scadenza del mandato del Presidente. Il Segretario in carica continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento dell’eventuale nuovo Segretario.

ART. 21

PERSONALE

  1. Il consorzio può provvedere ad assunzione di personale di ruolo solo compatibilmente con quanto disposto dalla normativa prevista dalla legge Statale di Bilancio.
  2. In assenza di personale di ruolo il Consorzio potrà stipulare convenzioni con Comuni o Enti Terzi ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Enti Locali per l’utiizzo contiguo di personale dipendente; oppure avvalersi di personale di Comuni o Comunità Montane secondo quanto consentito dall’art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004.
  3. Resta ferma la possibilità di avvalersi di altre professionalità ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consorzio recepisce i principi della contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011.
  3. Per la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione si fa riferiento a quanto disposto in merito dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal D.lgs. 23.06.2011, n. 118.  
  4. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l’adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.

Art. 23

TESORERIA

  1. Il Consorzio BIM non è assoggettato al regine di Tesoreria Unica ed ha un proprio Tesoriere. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, viene affidato ad Istituto bancario abilitato alle funzioni, secondo quanto disposto dal D. Lgs 18.08.2000, n. 267 in materia

Art. 24

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Le disposizioni del presente Statuto si intendono integrate da quelle contenute nel Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27/12/1953 n. 959 e dalle successive disposizione integrative e modificative che regoleranno la materia.

Approvato con delibera dell’Assemblea Generale n. 4 in data 24/04/2021

Capo II – FINALITA’

Art. 1

  1. Con il presente Regolamento il Consorzio, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, s.m.i, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa per il raggiungimento degli scopi del Consorzio così come definiti dall’art. 2 dello Statuto.

Art. 2

  1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Consorzio.
  2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

  1. Il Consiglio Direttivo dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti ed Associazioni ammessi a beneficiare dei contributi.

Art. 4

  1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati. sono pubblicati con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.
  2. Di tali atti può essere chiesta la visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone apposita istanza scritta.
Capo II – PROCEDURE

Art. 5

  1. Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall’esecutività del Bilancio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Consorzio.
  2. Il Consiglio Direttivo può rivedere o modificare, in corso d’anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
  3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione contributi

Art. 6

  1. Il Consorzio destina fondi e contributi per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
  2. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l’indicazione dei requisiti posseduti e l’individuazione delle finalità alle quali l’intervento richiesto è destinato.
Capo III – SOGGETTI AMMESSI

Art. 7

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore:
  1. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano nell’ambito territoriale del Consorzio;
  2. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale del Consorzio;
  3. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività nell’ambito territoriale del Consorzio.
Capo IV – FONDO COMUNE

Art. 8  

  1. Il sovracanone riscosso ai sensi dell’art. 2 dello Statuto è attribuito al fondo comune previsto dall’art. 1, comma 14 legge n. 959/1953.
  2. Il fondo comune è gestito in autonomia dal Consorzio, nel rispetto del principio di economicità e di equilibrio tra le risorse conseguite e gli impeghi effettuati.
  3. L’uso del fondo comune avviene coerentemente con le finalità di supporto del progresso economico e sociale delle popolazioni e per opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
Capo V – ENTI LOCALI E CONSORZI

Art. 9

  1. Lo stanziamento a favore dei Comuni e degli enti locali può essere impiegato nei modi seguenti:
  1. interventi sotto forma di contributi in conto capitale;
  2. interventi sotto forma di contributi a rimborso, anche in più esercizi finanziari;
  3. interventi di tipo misto (contributi in conto capitale e a rimborso);
  4. interventi in conto interessi per opere finanziate dal Credito Sportivo;
  5. interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative di largo respiro o a promuoverle direttamente quando interessino le popolazioni di tutto il Consorzio o di parte rilevante di esso;

Art. 10

  1. Il Consiglio Direttivo annualmente definisce le modalità ed il tipo di intervento per le richieste da parte dei Comuni ed Enti.
  2. Approvato il piano degli interventi, il Consorzio darà comunicazione a tutti gli enti interessati delle opere finanziate e delle forme di intervento.
  3. Gli enti compresi nel piano, al fine di ottenere la concessione definitiva del contributo dovranno far pervenire al Consorzio la deliberazione esecutiva dell’organo competente che approva l’opera con indicato il relativo finanziamento.

Art. 11

  1. Il contributo in conto capitale è concesso dal Consiglio Direttivo che, con lo stesso provvedimento, fissa il termine per l’utilizzo dei fondi, pena la decadenza, salvo proroga motivata entro i termini di scadenza.
  2. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa.

Art. 12

  1. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione determina, per ogni intervento richiesto, l’importo concesso a contributo a rimborso, gli eventuali interessi dovuti, il periodo di ammortamento, le garanzie e fissa il termine per l’utilizzo del contributo stesso.
  2. Il provvedimento di cui sopra è subordinato alla trasmissione da parte dell’Ente interessato, della delibera di assunzione del contributo a rimborso, del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e/o del capitolato per la fornitura.
  3. La stipula del contratto avrà luogo dopo che l’ente beneficiario avrà trasmesso, entro il termine di sei mesi, le delegazioni di cui al successivo comma.
  4. I contributi a rimborso saranno garantiti mediante rilascio di delegazioni a carico delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio comunale. Nel caso in cui il contributo a rimborso sia richiesto da un ente consorziale le delegazioni potranno essere rilasciate in quote percentuali a carico dei singoli componenti ed anche da uno solo dei componenti.
  5. Il contributo viene erogato in due rate del 50% cadauna, entro 30 giorni, dalla stipula del contratto e presentazione del certificato di regolare esecuzione o di regolare fornitura. Questi ultimi da presentarsi nel termine assegnato per l’utilizzo del contributo.
  6. L’ammortamento del contributo a rimborso avviene mediante pagamento al Consorzio da parte dell’ente beneficiario, di annualità costanti entro il 30 giugno dell’anno successivo alla assegnazione del finanziamento.
  7. Qualora gli enti che hanno beneficiato del contributo a rimborso non effettuino i versamenti alle scadenze stabilite, il consorzio procede all’incasso coattivo delle annualità dovute nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.
  8. Sulle somme che per qualsiasi causa non venissero pagate entro i termini contrattuali previste dal precedente comma 3 l’ente impegnato corrisponderà l’interesse di mora nella misura prevista dal T.U.R. vigente tempo per tempo.
  9. Le somme pervenute dalla restituzione dei contributi a rimborso saranno di norma destinate al finanziamento delle iniziative di cui al precedente articolo 9.
Capo VI – COMUNITA’ MONTANE

Art. 13

  1. Alle Comunità Montane comprese nel territorio del Consorzio è attribuita una quota del fondo comune non inferiore al 20% del sovracanone riscosso ai sensi dell’art. 2 dello Statuto.Qualora entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata la comunicazione non dovessero pervenire i programmi per l’utilizzo dei fondi assegnati, gli stanziamenti non costituiscono residuo passivo
  2. La sua entità viene determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere modificata durante il corso dell’esercizio finanziario a seguito di più precise valutazioni.

Art. 14

  1. La quota attribuita è ripartita fra le Comunità Montane che comprendono territori comunali inclusi nel perimetro del Consorzio B.I.M. secondo le percentuali in atto praticate e cioè:
    1. COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza, San .Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo e Valsolda : 62,71%
    2. COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE: Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Laino, Pigra, Ponna, Sala Comacina e Tremezzina: 37,29%

Art. 15

  1. Le quote di spettanza dovranno essere comunicate alle Comunità Montane entro un mese dall’esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio.
  2. Nei successivi 90 giorni le Comunità Montane dovranno far pervenire al Consorzio i programmi per l’utilizzo dei fondi.

Art. 16

  1. Le Assemblee delle Comunità Montane dovranno destinare la quota del fondo attribuita per il finanziamento di interventi ed opere compresi nei propri piani zonali di sviluppo e programmi annuali da realizzarsi esclusivamente nei Comuni inclusi nel Bacino Imbrifero Montano del Ticino, comunque di valenza sovracomunale.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare la realizzazione di interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, qualora dovessero essere riconosciuti di interesse generale.
  3. Per ogni singolo intervento la quota di finanziamento non deve essere, di norma, inferiore al 30%  dello stanziamento assegnato.

Art. 17

  1. La richiesta di finanziamento è presentata dal Presidente della Comunità Montana con allegato il progetto di fattibilità tecnico-economica, con l’indicazione delle fonti di finanziamento e i tempi di realizzazione.
  2. Gli interventi devono essere programmati, progettati e realizzati dalle Comunità Montane salvo quelli che coinvolgano enti di livello superiore.
  3. Il Consiglio Direttivo, in casi eccezionali e su motivata richiesta, può autorizzare che gli interventi siano programmati, progettati e realizzati da soggetti diversi dalla Comunità Montana.

Art. 18

  1. I programmi operativi sono approvati dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, dalla richiesta di cui al precedente articolo 17.
  2. Con il provvedimento di approvazione dei programmi è fissato il termine per la presentazione del progetto esecutivo e per la realizzazione degli interventi e delle opere.
  3. Il rendiconto deve pervenire entro il termine di scadenza indicato nella deliberazione di approvazione del progetto esecutivo. Eventuali fondi disponibili dopo l’approvazione del rendiconto sono acquisiti al bilancio del Consorzio.
  4. I fondi non richiesti, entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, sono considerati perenti ancorché non sia stato ancora approvato il consuntivo.
  5. I beneficiari della quota del Fondo comune assegnata non possono dar corso agli interventi in assenza della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 19

  1. Il termine per le liquidazioni è fissato in giorni 60 dalla data di ricevimento della richiesta.
  2. Il Consorzio può concedere eventuali proroghe previa richiesta motivata esclusivamente nei termini.
  3. Le precedenti norme si applicano anche alle modifiche dei programmi.
Capo VII – ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 20

  1. Per gli enti privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 7, primo comma, l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha fruito del contributo del Consorzio, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Consorzio.
  2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Ente.

Art. 21

  1. Per gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di iniziative, progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della iniziativa, e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L’istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell’ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d’intervento del richiedente.

Art. 22

  1. L’intervento del Consorzio non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che iniziative, organizzate dai soggetti di cui all’art. 20, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all’art. 19.
  2. Il Consorzio rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
  3. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
  4. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 23

  1. Gli enti privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per l’espletamento della loro attività e/o per realizzare iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Consorzio.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

  1. Gli interventi saranno eseguiti a cura degli enti interessati.
  2. Il Consorzio può disporre in ogni momento accertamenti, controlli e sopralluoghi eventuali a sua discrezione per verificare il regolare impiego dei contributi consorziali.
  3. Tutte le spese relative alla stipulazione dei contratti, alla concessione di contributi a rimborso saranno a carico degli Enti beneficiari senza eccezione alcuna.
  4. In ogni caso devono essere invocati i benefici fiscali e tributari vigenti e tutte quelle eventuali disposizioni che possono risultare utili ai fini delle disposizioni suddette.

Art. 25

  1. L’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte del Consorzio.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

I Regolamenti sono atti normativi approvati contenenti obblighi, divieti, regole e prescrizioni rivolti ad una serie indeterminabile di destinatari e capaci di disciplinare una serie indefinita di casi di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto. Di seguito sono pubblicati i regolamenti adottati.

Ricerca nei regolamenti: